Etichette Alimentari Regolamento dal 2016

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greensoul
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Etichette Alimentari Regolamento dal 2016

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Il regolamento UE n. 1169/2011 del 25/10/2011 (si può visionare qui), aveva già stabilito una serie di obblighi che dovevano essere rispettati a partire dal 13/12/2015 nelle etichette alimentari.
Ora, per completare la messa in atto di tale regolamento, dal 13/12/2016 saranno obbligatorie nelle etichette dei prodotti preconfezionati anche le indicazioni sui valori nutrizionali. I prodotti già in circolazione con le etichette previgenti, potranno comunque essere venduti fino ad esaurimento.
Restano però esclusi dall'obbligo della tabella nutrizionale i prodotti venduti sfusi come il pane, prodotti di pasticceria, gelati ecc...

Nell'allegato V del Regolamento si stabilisce quali siano le eccezioni, cioè quei casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa.

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore

Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.


I principali obblighi per le etichette alimentari

Per "dichiarazione nutrizionale" o "etichettatura nutrizionale" s’intende l'insieme di informazioni che indicano:
1) il valore energetico;
2) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

La tempistica di applicazione relativa all'etichettatura nutrizionale è stata questa:

- fino al 12/12/2014: l’applicazione era volontaria ed era regolata dalla normativa nazionale (D. Lgs. 77/1993 secondo la quale “2. L’etichettatura nutrizionale è facoltativa. 3. L’etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.” [art. 1, c. 2 e 3 del D. Lgs. 77/1993]. D. M. 18 marzo 2009.

- dal 13/12/2014 al 12/12/2016: l’applicazione è rimasta ancora volontaria secondo la normativa comunitaria (artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011).

- dal 13/12/2016: l’applicazione diverrà obbligatoria in base alla stessa normativa comunitaria (artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011).

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli obblighi dell'etichettatura alimentare:

1) Data di scadenza: è la data entro la quale il prodotto è considerato integro. L'indicazione è obbligatoria su ogni singolo preimballo, anche se facente parte di confezioni “multi-pack”.

2) Altezza dei caratteri: in etichetta i caratteri relativi alle informazioni devono avere un'altezza di almeno 1,2 mm, riferita alla “x” minuscola (per gli altri caratteri dell’alfabeto, e le lettere maiuscole, cfr. Allegato IV del reg. UE 1169/11). Per le etichette la cui superficie sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza minima di 0,9mm.

3) Oli e grassi vegetali: l'indicazione generica di questi contenuti non è più sufficiente, ma occorre precisare anche la natura specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (palma, cocco, soia, colza, ecc...).

4) Acqua e ingredienti volatili aggiunti: questi elementi devono sempre essere indicati sulle etichette di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati e molluschi bivalvi vivi. Su questi alimenti, quando si trovano sottoforma di fettine, filetti o porzioni – (ad eccezione degli alimenti esclusi dalla Commissione europea, in accordo con gli Stati membri) si deve riportare la dicitura, accanto alla denominazione di vendita, “con acqua aggiunta” se si raggiunge o si supera il 5%.

5) Allergeni: nella lista degli ingredienti gli allergeni devono essere evidenziati (in grassetto o sottolineati) rispetto agli altri. Inoltre l'ingrediente allergene va citato anche quando nella stessa lista può essere parte di additivi o ingredienti composti.

6) Origine: l'indicazione dell'origine è stata resa obbligatoria a partire dall'1 aprile 2015 (reg. UE 1337/2013) per i seguenti alimenti:
- carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone, esclusi i fegati).
L’origine non è invece ancora prevista per le carni equina, di coniglio, lepre e quaglia.

7) Etichettatura nutrizionale: la tabella nutrizionale che sarà obbligatoria dal 14 dicembre 2016 dovrà essere riportata secondo uno schema preciso, che comprende 7 elementi obbligatori:
- valore energetico (in Kjoule e Kcal);
- grassi distinti in acidi grassi saturi e insaturi;
- carboidrati;
- zuccheri;
- fibre;
- proteine;
- sale (da intendersi come sodio)

Vi è invece il divieto assoluto di riportare colesterolo e acidi trans-grassi.
I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione.
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8) Alimenti venduti sfusi ("preincartati"): vi è solo da attenzionare l'indicazione della presenza di ingredienti allergenici in ciascuno dei prodotti offerti in vendita, mentre è stata abolita la legge sul "cartello unico degli ingredienti" che veniva impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria.

(Bibliografia sul web: infoetichetta.eu; ilfattoalimentare.it; informaimpresa.it)



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