Cyclomethicone e Cyclopentasiloxane: UE limita l'uso allo 0,1%

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Cyclomethicone e Cyclopentasiloxane: UE limita l'uso allo 0,1%

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In data 10/01/18 la Commissione Europea ha apportato una modifica all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»)


La modifica riguarda la concentrazione di Cyclomethicone (D4) e Cyclopentasiloxane (D5) che possono essere presenti nei prodotti a risciacquo solo nel valore dello 0,1%.

Tale decisione è stata presa poiché si ritengono tali sostanze pericolose per l'ambiente.
Nel Regolamento al paragrafo (3) si specifica quanto segue: "Il 10 marzo 2016 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui concludeva che il D4 rispetta i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») e delle sostanze vPvB e che il D5 rispetta i criteri per l'identificazione delle sostanze vPvB. Il RAC ha confermato che le proprietà pericolose del D4 e del D5 danno adito a particolari preoccupazioni per l'ambiente quando tali sostanze sono presenti nei prodotti cosmetici che vengono utilizzati o smaltiti con acqua. Il comitato ha inoltre concluso che la restrizione proposta è una misura specifica e adeguata a livello di Unione per ridurre al minimo le emissioni causate dai prodotti eliminati con acqua."

E si precisa ancora nei paragrafi seguenti:
(8) La presenza di D4 e D5 in taluni prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l'applicazione comporta un rischio per l'ambiente causato dalle loro proprietà pericolose in quanto sostanza PBT e vPvB nel caso del D4 e sostanza vPvB nel caso del D5. La Commissione ritiene che tali rischi dovrebbero essere affrontati
a livello di Unione. Il limite di concentrazione dello 0,1 % fissato dalla restrizione garantisce in modo efficace la cessazione di ogni uso intenzionale di D4 e D5, poiché tali sostanze, per adempiere alla loro funzione, devono essere presenti in concentrazioni molto più elevate nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua.

(9) La restrizione proposta riguarda i prodotti cosmetici come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nei prodotti cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose, il D4 e il D5 evaporano gradualmente dopo l'applicazione e l'acqua ne elimina ogni residuo nel corso delle normali abluzioni.
Il fascicolo allegato XV non riguarda tali prodotti poiché essi non rappresentano la principale fonte di rischio per l'ambiente
derivante da D4 e D5: di conseguenza, il rischio che possono presentare per l'ambiente non è ancora stato valutato dal RAC.
La restrizione dovrebbe pertanto applicarsi solo ai prodotti cosmetici da sciacquare che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua poco dopo l'applicazione, poiché in tali circostanze il D4 e il D5 sono rilasciati nell'ambiente acquatico prima che evaporino.


Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:
"70. Ottametilciclotetrasilossano (D4)
N. CAS 556-67-2
N. CE 209-136-7
- 1. Non è ammessa l'immissione sul mercato nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell'una o dell'altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020.

Decametilciclopentasilossano (D5)
N. CAS 541-02-6
N. CE 208-764-9
- 2. Ai fini della presente voce, per “prodotti cosmetici da eliminare con acqua” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in condizioni d'uso normali, sono eliminati con acqua dopo l'applicazione."


Per consultare il documento della modifica dell'allegato al Regolamento potete cliccare su questo link: Regolamento 2018/35 Modifica allegato XVII


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Precisazioni ed approfondimenti su ecobiocontrol.bio al seguente link: Fabrizio Zago: "Reazioni-scomposte alla notizia di due siliconi esclusi dalla legge"


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