Microplastiche nei cosmetici proibite. Quali sono?
Inviato: 02/01/2020, 17:08
Dal primo gennaio 2020 è entrato in vigore il divieto di utilizzo di microplastiche nei cosmetici da risciacquo. La Legge di Bilancio 2018 aveva infatti previsto di mettere al bando quelle sostanze che nei cosmetici erano presenti sottoforma di frammenti o sfere di plastica della dimensione inferiore a 5 mm: "dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche (Art.1 Comma 546)".
E' un passo avanti sicuramente per l'ambiente e per la salute.
Ma quali sono le microplastiche nei cosmetici?
Le microplastiche sono state molto usate in prodotti quali: dentifrici, creme, saponi, gel ecc... per la loro funzione di esfoliazione e abrasione.
Nell'etichetta degli ingredienti sono inserite con i seguenti nomi INCI e spesso si trovano ai primi posti: Polyethylene (PE), Polymethyl methacrylate (PMMA), Nylon, Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP).
Questo tipo di esfolianti trovano alternativa in ingredienti naturali, organici e biodegradabili come il sale, i noccioli di frutti e i semi.
Ma attenzione perché non tutti i cosmetici sono salvi dalle microplastiche, infatti la Legge parla solo di quelli da risciacquo, mentre per esempio, make up con glitter che luccicano possono ancora contenere nell'INCI le microplastiche.
Inoltre il testo dell'Art.1 Comma 547 e 548 della Legge n.205 del 27/12/2017 specifica quanto sotto riportato:
Articolo 1 Comma 547.
In vigore dal 01/01/2018.
547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:
a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.
Articolo 1 Comma 548.
La violazione del divieto di cui al comma 546 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.
(Altri approfondimenti su Microplastiche nei cosmetici, attenti all'etichetta)
E' un passo avanti sicuramente per l'ambiente e per la salute.
Ma quali sono le microplastiche nei cosmetici?
Le microplastiche sono state molto usate in prodotti quali: dentifrici, creme, saponi, gel ecc... per la loro funzione di esfoliazione e abrasione.
Nell'etichetta degli ingredienti sono inserite con i seguenti nomi INCI e spesso si trovano ai primi posti: Polyethylene (PE), Polymethyl methacrylate (PMMA), Nylon, Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP).
Questo tipo di esfolianti trovano alternativa in ingredienti naturali, organici e biodegradabili come il sale, i noccioli di frutti e i semi.

Inoltre il testo dell'Art.1 Comma 547 e 548 della Legge n.205 del 27/12/2017 specifica quanto sotto riportato:
Articolo 1 Comma 547.
In vigore dal 01/01/2018.
547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:
a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.
Articolo 1 Comma 548.
La violazione del divieto di cui al comma 546 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.
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