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Dizionario Treccani dei prodotti Dop e Igp italiani

Inviato: 02/07/2018, 4:05
da greensoul
Lo storico Istituto Treccani ha messo on line il primo Dizionario dei prodotti Dop e Igp italiani.

E' una vera e propria enciclopedia alla scoperta delle origini dei prodotti a marchio DOP e IGP di tutta Italia ed è uno strumento digitale che integra il progetto "Treccani Gusto" presentato a gennaio 2018 per diffondere la tradizione alimentare italiana nel mondo.

Il dizionario è nato dalla collaborazione fra Treccani e Fondazione Qualivita e lo scopo di questo lavoro è di informare sulla qualità dei prodotti agroalimentari e vinicoli, promuovendo la cultura del buon cibo e facendo chiarezza sulla sua produzione per contrastare la contraffazione.

Massimo Bray, direttore generale Treccani presenta con queste parole il nuovo Dizionario: "Nell'anno del cibo italiano ho il piacere e l'onore di accogliere i prodotti agroalimentari Dop e Igp nel sistema dei contenuti digitali Treccani. Grazie ai circa 600.000 accessi unici quotidiani al nostro portale, le eccellenze italiane del settore agroalimentare hanno a disposizione un nuovo, importante strumento per una tutela delle loro caratteristiche identitarie. Una tutela che, da oggi, sarà sempre più connessa, anche nel panorama internazionale, a una migliore comunicazione dei valori culturali di cui questi prodotti sono portatori''.
(Fonte notizia ansa.it)

Ecco il link diretto per la consultazione del dizionario: http://www.treccani.it/enciclopedia/ele ... _DOP_e_IGP
Dizionario_Treccani_prodotti_dop_igp.jpg
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CHE COSA SIGNIFICA DOP e IGP?

Il Regolamento Europeo delle "denominazioni d’origine protette" DOP, e delle "indicazioni geografiche protette" IGP, dei prodotti agricoli e alimentari, è nato nel 1992 per integrare le norme di tutela già esistenti nell'Unione Europea.

Testo del Regolamento
Regolamento CEE n. 2081/92 istitutivo del sistema di protezione delle denominazioni territoriali (ora sostituito Regolamento CEE 510/2006 senza modifiche delle definizioni che seguono) – Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 2, comma 2.

“Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) denominazione d’origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;

b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.”