Solo gli alimenti che sono prodotti secondo standard biologici certificati ai sensi del Regolamento Europeo CE 834/2007 (consultabile qui), possono riportare l'etichetta con il marchio unico Europeo e la scritta "da agricoltura biologica".
Le regole sulle etichette dei prodotti biologici sono precise e rigide per garantire chiarezza e sicurezza al consumatore, mentre esistono altri tipi di marchi e denominazioni che non sono regolamentati e non possono pertanto dare garanzie come nel caso di: "agricoltura naturale" o "ecologica" ecc...
Se i prodotti contengono ingredienti di diversa provenienza, possono mostrare il marchio e la scritta "agricoltura biologica" solo se almeno il 95% degli ingredienti sono certificati bio, mentre il rimanente 5% deve comunque fare parte degli ingredienti autorizzati nell'elenco disciplinato dal regolamento CEE 2092/91, Allegato VI Parte B.
Nel caso in cui il prodotto ha almeno il 70% di ingredienti biologici NON può indicare la dicitura "da agricoltura biologica", ma gli ingredienti bio devono essere specificati in etichetta che sarà completa anche del nome dell'ente certificatore.
Inoltre NON è ammesso miscelare un singolo ingrediente con parti biologiche e non biologiche (esempio: una farina deve essere completamente biologica e non mescolata con altra farina non biologica).
Se il prodotto è costituito da un singolo ingrediente questo deve essere al 100% biologico.
Dati che devono essere contenuti nell'etichetta biologica
- la scritta "regime di controllo CEE";
- chi esegue il controllo ("controllato da...") e il suo numero di autorizzazione ministeriale;
- il codice dell'Organismo di controllo si indica accanto al logo comunitario ed è formato da:
- una sigla che identifica lo stato membro (es. IT per l'Italia);
- dal termine che rimanda al metodo di produzione (BIO per l'Italia, EKO, ECO, ORG per altri paesi);
- dal numero attribuito dall'autorità competente (per l'Italia il Ministero delle politiche agricole) a ogni organismo di controllo;
- il numero di autorizzazione alla stampa di quella specifica etichetta.
Altre specifiche sono:
- Ingredienti: ogni ingrediente che fa parte di un prodotto biologico deve riportare la scritta “biologico” o “bio” o un asterisco che rimanda a tale dicitura. Gli ingredienti non biologici non avranno alcuna dicitura o asterisco.
- Simbolo eurofoglia: l'uso del logo comunitario bio che consiste nell'eurofoglia è stato reso obbligatorio nell'etichetta dal regolamento UE 271/2010 ed è il marchio che garantisce al consumatore che il prodotto è costituito da almeno il 95% di ingredienti biologici e che è conforme ai requisiti stabiliti dai regolamenti di settore.
- Origine delle materie prime: nello stesso campo dell'eurofoglia deve essere indicato il luogo di coltivazione o allevamento dei prodotti, con distinzione tra: agricoltura UE, agricoltura NON UE, agricoltura UE/NON UE; se invece tutte le materie prime che compongono il prodotto hanno un'unica origine si può indicare direttamente la nazione (esempio: agricoltura ITALIA).
Per chiarire qual'è la prassi di certificazione riportiamo un documento di Federbio.
CHI CERTIFICA IL BIOLOGICO?
In Europa ogni stato membro ha incaricato autorità pubbliche e organismi di controllo privati di eseguire rigorose ispezioni, operando sotto la supervisione, o in stretta collaborazione, con le autorità centrali.
Lo stato membro attribuisce ad ogni ente addetto al monitoraggio un codice identificativo diverso, che viene poi riportato sull'etichetta del prodotto: il codice indica che il prodotto acquistato proviene da un'azienda ispezionata da un organismo di controllo che garantisce il rispetto della regolamentazione per i prodotti biologici.
In italia, gli organi che possono effettuare i controlli e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche sono autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e sono sottoposti, a loro volta, al controllo dello stesso Ministero e delle regioni.
CI SI PUO' FIDARE DEL BIOLOGICO NON ITALIANO?
Alcuni cibi non possono essere prodotti in italia per motivi climatici e altri non si producono in quantità sufficiente rispetto alla domanda: questo significa che alcune volte è necessario ricorrere a prodotti esteri.
La legislazione specifica e il sistema di controllo di alcuni paesi extracomunitari sono stati riconosciuti del tutto equivalenti a quelli comunitari da parte dell’unione europea; in altri paesi manca una normativa nazionale e gli organismi di controllo verificano la conformità direttamente alle norme europee.
Ogni spedizione in arrivo da paesi terzi è autorizzata dal ministero delle politiche agricole e forestali ed è sottoposta ad analisi da parte di un laboratorio accreditato che attesta l'assenza di sostanze non ammesse ai sensi del regolamento n° 889/2008.
Fonte: FEDERBIO – federazione italiana agricoltura biologica (feder.bio/mi-posso-fidare-del-biologico-non-italiano)