da greensoul » 23/08/2018, 3:28

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Non tutti sanno che il riso è regolamentato dalla Legge 18 marzo 1958 , n.325 e recentemente abrogata dal nuovo
Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131.
Secondo queste regolamentazioni diversi tipi di riso possono essere venduti con la stessa denominazione (es. Carnaroli, Arborio, Baldo ecc..) se il chicco presenta simili caratteristiche nell'aspetto e nelle dimensioni.
Il nuovo Decreto legislativo che disciplina il mercato interno del riso ha lo scopo di :
a) salvaguardia delle varieta' di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varieta' in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui e' praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varieta', gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o piu' allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varieta' che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilita' di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualita' riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
(Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131)
Si applica al
riso greggio destinato al consumatore finale e venduto nel
Territorio nazionale.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
Art.3 Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento
1. Il riso e' classificato nei seguenti gruppi:
- a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
- b) riso a grani medi ovvero riso medio;
- c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;
- d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.
(DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131)
Mentre le finalità del Decreto sono quelle di tutelare e classificare le varietà (che ogni anno vengono aggiornate), il risultato per i consumatori ignari di tali complicazioni legislative e che vanno a vantaggio dei soli produttori, è di ritrovarsi a tavola un riso venduto per un certo tipo di qualità, ma in realtà potrebbe essere uno similare che è prodotto a costo inferiore e che ha caratteristiche organolettiche differenti.
E' un esempio il riso Carnaroli, il più pregiato fra i risi che può essere sostituito con un Caravaggio, Karnak o Carnise e che dall'etichetta non c'è modo di capirlo perché è legale indicare Carnaroli anche per le altre tipologie di risoni.
Pubblichiamo una tabella in cui sono indicate le diverse varietà che possono ottenere le stesse denominazioni solo per similitudine
Denominazione riso lavorato | Risoni similari |
CARNAROLI | Carnaroli, Caravaggio, Carnaval, Carnise, Carnise precoce, Karnak, Keope, Leonidas CL, Poseidone |
BALDO, ROMA | Baldo, Roma, Baldo, Barone CL, Bianca, Cammeo, Casanova, Elba, Fedra, Galileo, Neve, Proteo |
ARBORIO | Arborio, Aleramo, Volano, Vulcano |
ROSA MARCHETTI | Rosa Marchetti, Alpe, Crono, Flipper, Furia CL, Lido, Musa, Savio, Tea, Wang |
RIBE | RIBE (EURIBE), Agave, Antares, Archimede, Ariete, Augusto, Bestrose, Bravo, Catullo, Creso, Dante, Dardo, Delfino, Deneb, Drago, Ercole, Eueopa, Eurosis, Fenice, Lince, Loto, Luna CL, Luxor, Meco, Nembo, Nemesi CL, Onice, Opale, Presto, Puma, Ribaldo, Rinaldo, Rodeo, Rombo, Scirocco, Tejo, Teti, Unico, Vasco. |
Poiché tutto è disciplinato dalla legge italiana,il consumatore finale non potrà risalire dall'etichetta al tipo di riso che sta dietro alla denominazione.
Attualmente sono in corso delle iniziative intraprese dalla
Camera di Commercio di Pavia e sostenute dal progetto di rilancio
"Pop al Top,i chicchi delle Meraviglie" condotto dalla
Federazione pavese di Coldiretti, l'Ascom di Pavia e il Consorzio tutela vini dell'Oltrepò che grazie alla loro azione di tutela per la denominazione del vero riso CARNAROLI (definito il "principe dei risotti"), rendono possibile al consumatore di riconoscere dall'etichetta l'originale.
Infatti come spiega il presidente di Coldiretti Pavia, Stefano Greppi:
"Se il consumatore trova sulla scatola il marchio Carnaroli da Carnaroli pavese può essere sicuro del riso che sta acquistando il Carnaroli originale, che viene ancora coltivato dai risicoltori italiani: in provincia di Pavia si trovano 6mila dei 9mila ettari seminati in tutta Italia".
E' la prima iniziativa di certificazione che mira a sbrogliare il trucco che è in atto da decenni nel mercato interno del riso attraverso la legislazione italiana. Greppi dichiara:
"Per questo è nato il progetto Carnaroli da Carnaroli Pavese attraverso un percorso di certificazione di filiera Iso 22005 realizzato da un ente esterno e indipendente, questo marchio depositato garantisce che in quella scatola ci sia soltanto riso Carnaroli da semente Carnaroli coltivato in provincia di Pavia. Uno dei prodotti agroalimentari di punta del nostro territorio".
L'originale Carnaroli Pavese è coltivato in Italia da 28 produttori che si trovano nell'elenco del sito ufficiale Carnarolidacarnaroli.it.
Per fare una scelta di qualità, chi volesse assaporare il vero riso Carnaroli, può solo acquistarlo dai risicoltori ufficiali poiché nelle grandi catene di distribuzione si trovano i "risi similari".
Anche per la qualità
Arborio, è in corso un'iniziativa di protezione tramite il il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta), mentre di solito quello distribuito nei supermercati è il Volano o il Vulcano.
(Fonte notizia: liberoquotidiano.it)
Il testo del DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131 si può leggere a questo link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/ ... 7G00145/sg
A questo link un documento che fa chiarezza sulla nuova etichettatura del riso:
https://www.risoitaliano.eu/customcontents/mkmag.pdf
Registro Varietale dei risi:
https://www.enterisi.it/servizi/menu/di ... 72&bo=true
[attachment=0]Riso_denominazione_mercato_interno.jpg[/attachment]
Non tutti sanno che il riso è regolamentato dalla Legge 18 marzo 1958 , n.325 e recentemente abrogata dal nuovo [b]Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131.[/b]
Secondo queste regolamentazioni diversi tipi di riso possono essere venduti con la stessa denominazione (es. Carnaroli, Arborio, Baldo ecc..) se il chicco presenta simili caratteristiche nell'aspetto e nelle dimensioni.
Il nuovo Decreto legislativo che disciplina il mercato interno del riso ha lo scopo di :
[color=#0000BF]a) salvaguardia delle varieta' di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varieta' in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui e' praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varieta', gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o piu' allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varieta' che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilita' di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualita' riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
(Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131)[/color]
Si applica al [b]riso greggio[/b] destinato al consumatore finale e venduto nel [b]Territorio nazionale[/b].
[color=#0000BF][i]Art. 2 [b]Definizioni [/b]
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) [b]riso greggio[/b]: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) [b]riso semigreggio (o integrale)[/b]: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) [b]riso[/b]: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
Art.3 [b]Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento[/b]
1. Il riso e' classificato nei seguenti gruppi:
[list][b]a)[/b] riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario; [/list]
[list][b]b)[/b] riso a grani medi ovvero riso medio; [/list]
[list][b]c)[/b] riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; [/list]
[list][b]d)[/b] riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.[/list]
(DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131)[/color]
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Mentre le finalità del Decreto sono quelle di tutelare e classificare le varietà (che ogni anno vengono aggiornate), il risultato per i consumatori ignari di tali complicazioni legislative e che vanno a vantaggio dei soli produttori, è di ritrovarsi a tavola un riso venduto per un certo tipo di qualità, ma in realtà potrebbe essere uno similare che è prodotto a costo inferiore e che ha caratteristiche organolettiche differenti.
E' un esempio il riso Carnaroli, il più pregiato fra i risi che può essere sostituito con un Caravaggio, Karnak o Carnise e che dall'etichetta non c'è modo di capirlo perché è legale indicare Carnaroli anche per le altre tipologie di risoni.
Pubblichiamo una tabella in cui sono indicate le diverse varietà che possono ottenere le stesse denominazioni solo per similitudine
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Poiché tutto è disciplinato dalla legge italiana,il consumatore finale non potrà risalire dall'etichetta al tipo di riso che sta dietro alla denominazione.
Attualmente sono in corso delle iniziative intraprese dalla [b]Camera di Commercio di Pavia[/b] e sostenute dal progetto di rilancio [i]"Pop al Top,i chicchi delle Meraviglie"[/i] condotto dalla [i]Federazione pavese di Coldiretti, l'Ascom di Pavia e il Consorzio tutela vini dell'Oltrepò[/i] che grazie alla loro azione di tutela per la denominazione del vero riso CARNAROLI (definito il "principe dei risotti"), rendono possibile al consumatore di riconoscere dall'etichetta l'originale.
Infatti come spiega il presidente di Coldiretti Pavia, Stefano Greppi:[i] "Se il consumatore trova sulla scatola il [color=#FF0000]marchio Carnaroli da Carnaroli pavese[/color] può essere sicuro del riso che sta acquistando il Carnaroli originale, che viene ancora coltivato dai risicoltori italiani: in provincia di Pavia si trovano 6mila dei 9mila ettari seminati in tutta Italia".[/i]
E' la prima iniziativa di certificazione che mira a sbrogliare il trucco che è in atto da decenni nel mercato interno del riso attraverso la legislazione italiana. Greppi dichiara:[i] "Per questo è nato il progetto [b][color=#FF0000]Carnaroli da Carnaroli Pavese[/color][/b] attraverso un percorso di certificazione di filiera Iso 22005 realizzato da un ente esterno e indipendente, questo marchio depositato garantisce che in quella scatola ci sia soltanto riso Carnaroli da semente Carnaroli coltivato in provincia di Pavia. Uno dei prodotti agroalimentari di punta del nostro territorio". [/i]
L'originale Carnaroli Pavese è coltivato in Italia da 28 produttori che si trovano nell'elenco del sito ufficiale Carnarolidacarnaroli.it.
Per fare una scelta di qualità, chi volesse assaporare il vero riso Carnaroli, può solo acquistarlo dai risicoltori ufficiali poiché nelle grandi catene di distribuzione si trovano i "risi similari".
Anche per la qualità [b]Arborio[/b], è in corso un'iniziativa di protezione tramite il il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta), mentre di solito quello distribuito nei supermercati è il Volano o il Vulcano.
(Fonte notizia: liberoquotidiano.it)
Il testo del DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131 si può leggere a questo link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/07/17G00145/sg
A questo link un documento che fa chiarezza sulla nuova etichettatura del riso: https://www.risoitaliano.eu/customcontents/mkmag.pdf
Registro Varietale dei risi: https://www.enterisi.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=25272&bo=true